Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Apposizione del contrassegno

Art. 2 Acquisto del contrassegno

(art. 9 LUSN)

1 Il contrassegno può essere acquistato presso:

a.
i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
b.
gli uffici di servizio dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
c.
i punti di vendita all’estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.

2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell’anno precedente.


Stato 1° dicembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali