< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Apposizione del contrassegno
Art. 2 Acquisto del contrassegno
(art. 9 LUSN)
1 Il contrassegno può essere acquistato presso:
- a.
- i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
- b.
- gli uffici di servizio dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- c.
- i punti di vendita all’estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.
2 Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell’anno precedente.
Stato 1° dicembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali