Sezione 6: Tutela giurisdizionale
< Art. 12 Prestazione di garanzie
> Art. 14 Contravvenzioni
Art. 13
1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autoritā cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.
2 La procedura di ricorso č retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Stato 1° dicembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali