Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 6: Tutela giurisdizionale
< Art. 12 Prestazione di garanzie
> Art. 14 Contravvenzioni

Art. 13

1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autoritā cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane.

2 La procedura di ricorso č retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.


Stato 1° dicembre 2011
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