Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

741.53

Ordinanza
concernente il registro delle autorizzazioni a condurre1

del 23 agosto 2000 (Stato 1° ottobre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 104c della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD),4

ordina:

Art. 1 Oggetto

Art. 2

Art. 3 Contenuto di FABER

Art. 4 Autorità partecipanti e competenze

Art. 5 Autorizzazione di accesso e consultazione dei dati

Art. 5a Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati

Art. 6 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati delle persone interessate

Art. 7 Cambiamento di domicilio

Art. 8 Rimozione di dati; archiviazione

Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento

Art. 10 Controllo interno dei dati

Art. 11 Responsabilità e sorveglianza

Art. 11a Statistica delle autorizzazioni a condurre

Art. 11b Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca

Art. 11c Comunicazione di dati ad autorità estere

Art. 12 Entrata in vigore

 RU 2000 2300


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3316).
2 RS 741.01
3 RS 235.1
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3316).


Stato 1° ottobre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali