< Art. 5 Autorizzazione di accesso e consultazione dei dati
> Art. 6 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati delle persone interessate
Art. 5a1 Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati
1 La polizia svizzera come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale possono inserire dati di FABER in altri sistemi di dati propri, se garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati e utilizzano questi ultimi esclusivamente per la stesura di rapporti e relazioni nel quadro di una ricerca o di un perseguimento penale.
2 Le autorità cantonali competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati della carta del conducente per l’odocronografo digitale possono trasferire dati da FABER al registro delle carte per l’odocronografo (RECO), confrontarli o farvi riferimento. Per la sicurezza e la protezione dei dati si applicano inoltre le disposizioni della ORECO2.
3 Le autorità competenti per il rilascio del certificato di capacità giusta l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’ammissione degli autisti possono copiare dati da FABER, confrontarli oppure farvi riferimento purché ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti legali.4
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 set. 2003 (RU 2003 3375). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1685).
2 RS 822.223
3 RS 741.521
4 Introdotto dall’O del 22 ott. 2008, in vigore ddal 1° set. 2009 (RU 2008 5575).