Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

741.521

Ordinanza
sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto
di persone e di merci su strada

(Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)

del 15 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 25 capoverso 2 lettere b e d, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Requisiti per l’ammissione

Art. 3 Eccezioni

Art. 4 Corse durante la formazione professionale

Art. 5 Conducenti di veicoli provenienti dall’UE e dall’AELS

Sezione 2: Certificati di capacità

Art. 6 Condizioni

Art. 7 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero

Art. 8 Autorità competente

Art. 9 Durata di validità e rilascio

Sezione 3: Esami

Art. 10 In generale

Art. 11 Ammissione all’esame

Art. 12 Esame teorico

Art. 13 Esonero da talune parti dell’esame

Art. 14 Esame pratico

Art. 14bis Esame combinato

Art. 15 Ripetizione

Sezione 4: Formazione periodica

Art. 16 Obbligo della formazione periodica

Art. 17 Obiettivo e contenuto

Art. 18 Durata

Art. 19 Attestato di partecipazione al corso

Art. 20 Formazione periodica seguita all’estero

Sezione 5: Centri di formazione periodica

Art. 21 Riconoscimento

Art. 22 Revoca del riconoscimento

Art. 23 Autorizzazione all’insegnamento

Art. 24 Impiego di simulatori di guida

Sezione 6: Disposizione penale

Art. 25

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

Art. 27 Disposizioni transitorie

Art. 27a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 22 ottobre 2008

Art. 28 Entrata in vigore

Allegato Conoscenze e attitudini richieste per l’ottenimento e la proroga del certificato di capacità 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza 2. Applicazione della normativa 3. Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento dell’immagine, contesto economico, servizi, logistica


RU 2007 3539


1 RS 741.01


Stato 1° settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali