741.521
Ordinanza
sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto
di persone e di merci su strada
(Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 25 capoverso 2 lettere b e d, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 OggettoArt. 2 Requisiti per l’ammissione
Art. 3 Eccezioni
Art. 4 Corse durante la formazione professionale
Art. 5 Conducenti di veicoli provenienti dall’UE e dall’AELS
Sezione 2: Certificati di capacità
Art. 6 CondizioniArt. 7 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero
Art. 8 Autorità competente
Art. 9 Durata di validità e rilascio
Sezione 3: Esami
Art. 10 In generaleArt. 11 Ammissione all’esame
Art. 12 Esame teorico
Art. 13 Esonero da talune parti dell’esame
Art. 14 Esame pratico
Art. 14bis Esame combinato
Art. 15 Ripetizione
Sezione 4: Formazione periodica
Art. 16 Obbligo della formazione periodicaArt. 17 Obiettivo e contenuto
Art. 18 Durata
Art. 19 Attestato di partecipazione al corso
Art. 20 Formazione periodica seguita all’estero
Sezione 5: Centri di formazione periodica
Art. 21 RiconoscimentoArt. 22 Revoca del riconoscimento
Art. 23 Autorizzazione all’insegnamento
Art. 24 Impiego di simulatori di guida
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 EsecuzioneArt. 27 Disposizioni transitorie
Art. 27a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 22 ottobre 2008
Art. 28 Entrata in vigore
Allegato Conoscenze e attitudini richieste per l’ottenimento e la proroga del certificato di capacità 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza 2. Applicazione della normativa 3. Salute, sicurezza stradale, lotta contro la criminalità, promovimento dell’immagine, contesto economico, servizi, logistica
Stato 1° settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali