Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

741.51

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1

del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12–15, 15a, 22 capoverso 1, 25, 55 capoverso 7 lettera b, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,3

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Introduzione

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Abbreviazioni

1 Ammissione di persone4

115 Disposizioni generali

Art. 3 Categorie di licenze

Art. 4 Autorizzazioni

Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza

126 Esame di conducente

123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all’esame pratico di conducente

Art. 12 Luogo dell’esame

Art. 12a Risultato dell’esame

124 Esame teorico di base e prima registrazione dei dati in FABER

Art. 13 Esame teorico di base

Art. 14 Prima registrazione dei dati in FABER

127 Esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus

Art. 21

129a Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti

Art. 25 Permesso

12a Obblighi di annunciare e visite di controllo7

Art. 26 Obblighi di annunciare

Art. 27 Visita di controllo di un medico di fiducia

12b8 Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova

Art. 27a Condizioni generali

Art. 27b Obiettivi

Art. 27c Contenuto del corso

Art. 27d Attestato di partecipazione al corso

Art. 27e Organizzatori dei corsi

Art. 27f Garanzia della qualità

Art. 27g Competenze dei Cantoni

13 Provvedimenti9

13110 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo e revoca preventiva11

Art. 28 Nuovo esame di conducente

Art. 29 Corsa di controllo

Art. 30 Revoca preventiva

132 Revoca della licenza di condurre12

Art. 31 Obbligo d’informare

Art. 32 Restituzione volontaria della licenza di condurre

Art. 33 Portata della revoca

Art. 34

132a13 Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova

Art. 35 Proroga del periodo di prova

Art. 35a Annullamento

Art. 35b Nuova licenza per allievo conducente

132b14 Divieto di circolare e ammonimento

Art. 36 Divieto di circolare e ammonimento

Art. 37 Portata del divieto di circolare

133

Art. 38 e 39

134 Corsi d’educazione stradale come formazione complementare15

Art. 40 Disposizioni generali

Art. 41 Organizzazione, procedura

14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero

Art. 42 Riconoscimento delle licenze

Art. 43 Età minima

Art. 44 Ottenimento della licenza di condurre svizzera

Art. 44a Licenza di condurre in prova

Art. 45 Divieto di far uso della licenza; revoca

Art. 46 Licenze di condurre internazionali

15

Art. 47 a 64

15a16 Animatori di corsi di formazione complementare

Art. 64a Obbligo dell’autorizzazione

Art. 64b Condizioni

Art. 64c Formazione

Art. 64d Attestato di competenza

Art. 64e Durata di validità dell’autorizzazione

Art. 64f Centri di formazione per animatori

16 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli

Art. 65 Esigenze

Art. 66 Formazione

Art. 67 Esame

Art. 68 Ripetizione dell’esame

Art. 69 Compiti delle autorità

17 Noleggiatori di autoveicoli

Art. 70

2 Veicoli

21 Veicoli a motore e loro rimorchi

22 Veicoli per gli esami17

Art. 88 Veicoli per gli esami

Art. 88a Veicoli speciali per gli esami

Art. 89

23 Ciclomotori

Art. 90 Ammissione

Art. 91 Licenza di circolazione

Art. 92 Esami per gruppi

Art. 93 Esame singolo

Art. 94 Targa

Art. 95 Controlli

Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni

Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori

24 Esami dei veicoli

242 Esame singolo

Art. 105

25 Provvedimenti amministrativi

252 Veicoli senza licenza

Art. 109    Uso vietato

Art. 110

26 Veicoli stranieri

Art. 114 Riconoscimento dell’immatricolazione

Art. 115 Immatricolazione svizzera

Art. 116 Provvedimenti amministrativi

Art. 117 Imposizione

3 Notificazione, statistica, controlli della circolazione

31 Notificazioni

311 ...

Art. 118

32 Statistica

Art. 127 Statistica dei veicoli

Art. 128

Art. 129

Art. 130 a 142c

4 Disposizioni penali

Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe

Art. 144 Notifica dell’interruzione del tirocinio

Art. 145 Conducenti di ciclomotori

Art. 146 Insegnamento delle norme della circolazione

Art. 147 Conducenti provenienti dall’estero

Art. 148

Art. 149 Noleggiatori di veicoli a motore

5 Disposizioni finali

Art. 150 Esecuzione

Art. 151 Disposizioni transitorie

Art. 151a Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995

Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell’11 aprile 2001

Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001

Art. 151d Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002

Art. 151f Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004

Art. 151g Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005

Art. 151h Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007

Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012

Art. 152 Modifica del diritto vigente

Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali

Art. 154 Entrata in vigore

Disposizioni finali della modifica del 15 aprile 198718

1 I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1° gennaio 1988.

2 Le targhe per l’immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

Disposizioni finali della modifica del 13 febbraio 199119

1 Le persone che hanno l’età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all’articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all’articolo 17b.

2 Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell’ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull’insegnamento della teoria della circolazione. L’attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all’autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l’autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

3 Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all’articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

4 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell’entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1° gennaio 1992.

5 I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

6 I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l’esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modifica del 13 novembre 199120

1 Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l’USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all’autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

2 Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l’infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modifica del 7 marzo 199421

I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.


Allegato 1

Allegato 2
- Certificato medico
- I  Per il medico
- II  Certificato medico
- III  Risultati dell’esame medico

Allegato 3
- Rapporto medico
- I  Per l’autorità che rilascia la licenza
- II  Rapporto del medico

Allegato 4
- Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre

Allegato 4a
- Domanda di licenza di condurre di durata illimitata
- (Da inviare al competente Ufficio della circolazione del luogo di domicilio al più presto un mese pr...

Annesso
- Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

Allegati 5 e 6

Allegato 7
- Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione

Allegati 8 e 9

Allegato 10

Allegato 11
- Verifica delle conoscenze teoriche

Allegato 12
- Esame pratico di conducente
- I. Requisiti d’ammissione


 RU 1976 2423


1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
2 RS 741.01
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).
12 Originario avanti art. 30. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5057).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).
18 RU 1987 628
19 RU 1991 982
20 RU 1991 2536
21 RU 1994 726


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali