Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

1 Ammissione di persone
11 Disposizioni generali
< Art. 4 Autorizzazioni
> Art. 5a Domicilio in Svizzera

Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza

1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:

a.
i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
b.
i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
c.
i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

a.
conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
b.
conducono un carro a mano provvisto di motore;
c.
conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
d.
conducono un ciclomotore leggero;
e.
dipendono dall’uso di una carrozzella per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all’articolo 33 OAV1, l’autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).


1 RS 741.31


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali