Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

13 Provvedimenti
14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero
< Art. 42 Riconoscimento delle licenze
> Art. 44 Ottenimento della licenza di condurre svizzera

Art. 43 Età minima

1 Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri.

2 Raggiunta l’età minima richiesta nel loro paese d’origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall’estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l’età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

3 In casi fondati, l’USTRA1 può ammettere eccezioni concernenti l’età minima di conducenti provenienti dall’estero.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° gennaio 2012
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