Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

13 Provvedimenti
14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero
< Art. 41 Organizzazione, procedura
> Art. 43 Età minima

Art. 42 Riconoscimento delle licenze

1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

a.
di una licenza di condurre nazionale valevole; o
b.
di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 19261 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 19492 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 19683 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.4

2 La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è rilasciata.

3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall’estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.5

3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

a.
i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
b.6
le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l’articolo 25.

3ter Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite, a condizione che:

a.
siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole;
b.
non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
c.
siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.8

4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.


1 RS 0.741.11
2 Non ratificata dalla Svizzera
3 RS 0.741.10. Cfr. anche l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 completante la Conv. sulla circolazione stradale (RS 0.741.101)
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
7 RS 192.12
8 Introdotto dal n. 11 dell’all. dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali