1 Ammissione di persone
11 Disposizioni generali
< Art. 3 Categorie di licenze
> Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza
Art. 4 Autorizzazioni
1 La licenza di condurre della categoria:
- A:
- autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- B:
- autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C:
- autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;
- BE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- CE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- DE:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.
2 La licenza di condurre della sottocategoria:
- A1:
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
- B1:1
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;
- C1:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D1:
- autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C1E:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;
- D1E:
- autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.
3 La licenza di condurre della categoria speciale:
- F:
- autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;
- G:2
- autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere iscritte in FABER.
5 Inoltre, nel traffico interno:
- a.
- la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
- b.3
- la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
- c.
- la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;
- d.
- la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
- e.
- la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali;
- f.4
- la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi collaudi.
6 Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).