Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

1 Ammissione di persone
11 Disposizioni generali
< Art. 3 Categorie di licenze
> Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza

Art. 4 Autorizzazioni

1 La licenza di condurre della categoria:

A:
autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;
B:
autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
C:
autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
D:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;
BE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
CE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
DE:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

2 La licenza di condurre della sottocategoria:

A1:
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
B1:1
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;
C1:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
D1:
autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
C1E:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;
D1E:
autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.

3 La licenza di condurre della categoria speciale:

F:
autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;
G:2
autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.

4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere iscritte in FABER.

5 Inoltre, nel traffico interno:

a.
la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
b.3
la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio con più di otto posti a sedere, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
c.
la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;
d.
la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
e.
la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali;
f.4
la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi collaudi.

6 Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sottocategorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4191).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4941).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).


Stato 1° gennaio 2012
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