Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Esigenze tecniche
Titolo primo: Definizioni e esigenze generali
Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, gas di scarico, rumori
< Art. 47 Classificazione dei motori
> Art. 49 Serbatoi e condutture

Art. 48 Rapporto della miscela olio-benzina, regolatore del numero dei giri, piombi, riduzione della velocità massima

1 I motori a propulsione con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo tale da funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo rispetto alla benzina. Se si tratta di motori con lubrificazione a olio fresco, il consumo medio di olio proporzionalmente a quello di carburante non deve essere superiore al 2 per cento.

2 Se la velocità massima di un veicolo, determinante per la sua classificazione o per la categoria della licenza di condurre, è limitata da un regolatore della velocità o del numero dei giri oppure sono previsti dispositivi di limitazione della velocità giusta l’articolo 99, questi devono essere costruiti in modo tale da non potere essere resi inutilizzabili. I dispositivi necessari per limitare la velocità o il numero dei giri devono essere adeguatamente protetti contro regolazioni non autorizzate o muniti di una piombatura ufficiale. Se sono attuate modifiche al cambio oppure vengono bloccate marce o rapporti, tali trasformazioni devono essere protette in modo altrettanto efficace.1

3 La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione. Il veicolo può continuare a circolare se è stato notificato per la sostituzione di un piombo.

4 Dopo la prima immatricolazione, la velocità massima per costruzione non può essere ridotta.2

5 Il capoverso 4 non si applica:

a.
alla trasformazione in veicoli agricoli;
b.
all’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità giusta l’articolo 99;
c.3
all’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente o a una scheda tecnica;
d.4
ai veicoli con due ruote collocate una dietro l’altra con una cilindrata fino a 125 cm3.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).


Stato 1° maggio 2012
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