Parte terza: Esigenze tecniche
Titolo terzo: Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Capitolo 6: Disposizioni speciali
Sezione 4: Motoleggere a tre ruote e quadricicli leggeri a motore
< Art. 154 Illuminazione
> Art. 156 Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati
Art. 1551 Cinture di sicurezza, ancoraggi delle cinture, dispositivo sbrinatore e ventilazione, dispositivo antifurto2
1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono necessari.
2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 81 cpv. 3).3
3 Non è necessario il dispositivo antifurto (art. 144 cpv. 1).4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali