Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Esigenze tecniche
Titolo secondo: Autoveicoli
Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti i singoli generi di autoveicoli
Sezione 1: Autoveicoli con velocità massima limitata
< Art. 117  Criteri per la limitazione della velocità massima, contrassegno
> Art. 118a Trattori agricoli con velocità massima di 40 km/h (art. 161 cpv. 1bis)

Art. 118 Autoveicoli con velocità massima di 45 km/h

Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h:

a.
non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2);
b.1
sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono necessari (art. 58 cpv. 7);
c.2
non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).
d.
non sono necessari il parabrezza e la cabina per il conducente (art. 105);
e.
non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71 cpv. 2);
f.
non sono necessari i fari di profondità (art. 109 cpv. 1 lett. a);
g.3
non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);
h.
...4
i.5
non sono necessari gli estintori (art. 114, cpv. 2).

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
4 Abrogata dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali