Parte terza: Esigenze tecniche
Titolo secondo: Autoveicoli
Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti i singoli generi di autoveicoli
Sezione 1: Autoveicoli con velocità massima limitata
< Art. 117 Criteri per la limitazione della velocità massima, contrassegno
> Art. 118a Trattori agricoli con velocità massima di 40 km/h (art. 161 cpv. 1bis)
Art. 118 Autoveicoli con velocità massima di 45 km/h
Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h:
- a.
- non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2);
- b.1
- sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono necessari (art. 58 cpv. 7);
- c.2
- non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).
- d.
- non sono necessari il parabrezza e la cabina per il conducente (art. 105);
- e.
- non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71 cpv. 2);
- f.
- non sono necessari i fari di profondità (art. 109 cpv. 1 lett. a);
- g.3
- non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);
- h.
- ...4
- i.5
- non sono necessari gli estintori (art. 114, cpv. 2).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
4 Abrogata dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali