Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

741.31

Ordinanza
sull’assicurazione dei veicoli

(OAV)1

del 20 novembre 1959 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1, 74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito «la legge»),3

ordina:

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 Veicoli a motore

Art. 2 Rimorchi di veicoli a motore

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore

Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni4

Capo secondo: Condizioni speciali

II. Targhe di controllo trasferibili

Art. 13 Condizioni generali

Art. 14 Uso

Art. 15 Assicurazione

Capo terzo: Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell’industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive

Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei veicoli ad essi equiparati

Capo primo: Velocipedi

Art. 34 Contrassegno per velocipedi

Art. 35 Assicurazione

Art. 36 Acquisto e rilascio di contrassegni per velocipedi

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi

Art. 37 Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri

Art. 38 Ciclomotori

Parte quarta:6 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia7

Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione8

I. Veicoli a motore stranieri e rimorchi9

Art. 39 Campo d’applicazio-ne

Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia14

I. Velocipedi esteri15

Art. 50

III.18 Organismo d’indennizzo

Art. 54a

IV.19 Insolvenza dell’assicuratore

Art. 54b

Capo terzo: Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia20

Art. 55 Statuti, controversie

Art. 56 Relazioni tra i diversi enti interessati

Art. 57

Parte quinta22: Disposizioni penali

Art. 60

Parte sesta:23 Disposizioni finali24

Capo 1: Entrata in vigore25

Art. 61

Art. 62 a 71

Art. 72

Art. 73 a 76

Capo secondo: Disposizioni finali26

Art. 76a ...

Art. 76b

Art. 77

Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 197527

Disposizione finale della modifica del 24 maggio 198928

Disposizioni finali della modifica del 1o luglio 199229

Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 200430

1 I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005.

2 L’assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari.

Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all’assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L’assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L’assicuratore deve menzionare questo diritto dio disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se perviene all’assicuratore almeno un giorno prima dell’entrata in vigore dell’aumento dei premi.

Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 200631

Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2008.


Allegato 1 Attestati d’assicurazione A. Attestati d’assicurazione per veicoli a motore B. Attestato d’assicurazione per imprese e manifestazioni C. Notificazioni all’assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b)
Allegato 2 Immatricolazione provvisoria A. Targhe B. Marche di controllo
Allegato 3 A. Autocollanti per velocipedi B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione
Allegato 4 Esigenze minime per il rilascio di licenze
di circolazione collettive

Allegato 5 Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera

RU 1959 1317


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli articoli aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.
2 RS 741.01
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
10 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
11 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
12 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
16 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
21 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
22 Originaria parte settima.
23 Originaria parte ottava.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
27 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
28 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
29 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
30 RU 2004 649 (in vigore dal 1° nov. 2004).
31 RU 2007 83


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali