741.31
Ordinanza
sull’assicurazione dei veicoli
(OAV)1
del 20 novembre 1959 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1, 74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capoversi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) (denominata qui di seguito «la legge»),3
ordina:
Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni4
I. Attestato d’assicurazione
Art. 3 Assicurazione minimaArt. 3a Obbligatorietà
Art. 4 Contenuto e forma
Art. 5 Rilascio
Art. 6 Controllo; conservazione
II. Sospensione e cessazione dell’assicurazione
Art. 7 Notificazione dell’assicuratoreArt. 7a Fallimento di un assicuratore
Art. 8 Deposito della licenza di circolazione e delle targhe di controllo
III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione5
Art. 9 Permesso dell’autoritàArt. 10 Procedura. Termini
Art. 10a Permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva
Art. 10b Autorizzazione provvisoria di circolazione
Capo secondo: Condizioni speciali
III. Immatricolazione provvisoria
Art. 16 Casi d’applicazioneArt. 17 Licenza di circolazione
Art. 18 Targhe e marche di controllo
Art. 19 Assicurazione
V. Licenze di circolazione collettive
Art. 22 Categoria e genere delle licenzeArt. 23 Rilascio
Art. 23a Ritiro
Art. 24 Uso delle targhe
Art. 25 Persone autorizzate
Art. 26 Assicurazione
Capo terzo: Assicurazione di responsabilità civile per le aziende dell’industria dei veicoli a motore e per le manifestazioni sportive
I. Aziende dell’industria dei veicoli a motore
Art. 27 Obbligo dell’assicurazioneArt. 28 Procedura
Art. 29 Attestato d’assicurazione
Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei veicoli ad essi equiparati
Capo primo: Velocipedi
Art. 34 Contrassegno per velocipediArt. 35 Assicurazione
Art. 36 Acquisto e rilascio di contrassegni per velocipedi
Capo secondo: Veicoli equiparati ai velocipedi
Art. 37 Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeriArt. 38 Ciclomotori
Parte quarta:6 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia7
Capo primo: Ufficio nazionale di assicurazione8
10
Art. 40 Pretese di risarcimentoArt. 41 Obbligo di risarcimento
Art. 42 Obblighi delle parti lese
Art. 43 Obblighi del rappresentante
11
Art. 44 Assicurazione di confineArt. 45 Attestati di assicurazione equivalenti
Art. 46 Obblighi dei conducenti esteri di veicoli
Art. 47 Manifestazioni sportive con veicoli a motore
II.13 Centro d’informazione
Art. 49a RegistroArt. 49b Diritto d’accesso
Art. 49c Conservazione dei dati
Art. 49d Rilascio d’informazioni
Capo secondo: Fondo nazionale di garanzia14
II. Veicoli non identificati o non assicurati17
Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigiaArt. 53 Obbligo di risarcimento
Art. 54 Parti lese estere
Capo terzo: Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia20
Art. 55 Statuti, controversieArt. 56 Relazioni tra i diversi enti interessati
Art. 57
Parte sesta:23 Disposizioni finali24
Capo secondo: Disposizioni finali26
Art. 76a ...Art. 76b
Art. 77
Disposizioni finali della modifica del 15 ottobre 197527
Disposizione finale della modifica del 24 maggio 198928
Disposizioni finali della modifica del 1o luglio 199229
Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 200430
1 I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005.
2 L’assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari.
3 Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all’assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L’assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L’assicuratore deve menzionare questo diritto dio disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se perviene all’assicuratore almeno un giorno prima dell’entrata in vigore dell’aumento dei premi.
Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 200631
Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2008.
Allegato 1 Attestati d’assicurazione A. Attestati d’assicurazione per veicoli a motore B. Attestato d’assicurazione per imprese e manifestazioni C. Notificazioni all’assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b)
Allegato 2 Immatricolazione provvisoria A. Targhe B. Marche di controllo
Allegato 3 A. Autocollanti per velocipedi B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione
Allegato 4 Esigenze minime per il rilascio di licenze
di circolazione collettive
Allegato 5 Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli articoli aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.
2 RS 741.01
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 649).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
10 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
11 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
12 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
16 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136).
21 Abrogato dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136).
22 Originaria parte settima.
23 Originaria parte ottava.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
27 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
28 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
29 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107).
30 RU 2004 649 (in vigore dal 1° nov. 2004).
31 RU 2007 83