Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni
II. Sospensione e cessazione dell’assicurazione
< Art. 7a Fallimento di un assicuratore
> Art. 9 Permesso dell’autorità
Art. 8
Deposito della licenza di circolazione e delle targhe di controllo
1 Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell’assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 L). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione affinché l’autorità possa annullarla; in caso contrario, le targhe sono trattenute per una durata stabilita dall’Ufficio federale delle strade1.2 3
2 La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all’autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell’assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l’assicurazione cessa di aver effetto.
1 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 6 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
3 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329).