Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo primo: Assicurazione minima e disposizioni comuni
I. Attestato d’assicurazione
< Art. 4 Contenuto e forma
> Art. 6 Controllo; conservazione

Art. 5

Rilascio

1 Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati:

a.
dalle imprese d’assicurazione autorizzate a esercitare in Svizzera l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore in virtù della legislazione federale concernente la vigilanza delle imprese d’assicurazione;
b.1
dall’Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i veicoli della Confederazione che non sono assicurati presso un’impresa di assicurazioni.

2 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari2 rende noto alle autorità cantonali l’elenco delle imprese designate nel capoverso 1 lettera a e le informa delle modificazioni intervenute.3

3 Gli attestati d’assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di un mese sono trasmessi in modo che l’autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese precedente.4

4 Gli attestati internazionali d’assicurazione (carta verde) sono rilasciati dall’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.5


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS 741.31).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 83).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali