Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo secondo: Condizioni speciali
V. Licenze di circolazione collettive
< Art. 23 Rilascio
> Art. 24 Uso delle targhe

Art. 23a1

Ritiro

1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio.

2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l’uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.2


1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali