Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo secondo: Condizioni speciali
III. Immatricolazione provvisoria
< Art. 16 Casi d’applicazione
> Art. 18 Targhe e marche di controllo
Art. 17
Licenza di circolazione
1 Per i veicoli a motore immatricolati provvisoriamente è rilasciata una licenza di circolazione contrassegnata in modo particolare. Conformemente alle disposizioni seguenti, la sua validità sarà limitata in modo che scada al più tardi il giorno indicato nell’attestato d’assicurazione e sempre alla fine d’un mese.
2 La validità della licenza deve scadere al più tardi entro dodici mesi dalla data del rilascio. Le licenze rilasciate in ottobre o in novembre possono però essere valide sino alla fine dell’anno seguente. È ammesso prorogare sino ai termini sopra indicati la licenza rilasciata per un periodo di tempo più breve.
3 L’immatricolazione provvisoria di un veicolo può essere prolungata dall’autorità competente se esistono motivi sufficienti. Quando la validità di un’immatricolazione provvisoria scade durante un soggiorno all’estero, le autorità doganali, in caso di ritorno nel Paese, possono autorizzare l’uso del veicolo durante 48 ore al massimo, a condizione che sia stipulata un’assicurazione di confine ai sensi dell’articolo 451 della presente ordinanza.2
4 Durante tutto il periodo d’immatricolazione provvisoria si reputa che il veicolo abbia avuto stanza nel luogo che era determinante per il rilascio della licenza. Tuttavia, la competenza di prorogare l’immatricolazione provvisoria spetta all’eventuale nuovo Cantone di stanza.3
5 L’autorità può far dipendere il rilascio della licenza dal pagamento delle tasse e delle imposte dovute per tutta la durata della licenza o dalla prestazione di garanzie equivalenti. Altre cauzioni non possono essere chieste.
1 Ora: art. 44
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1857).
3 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 apr. 1987 (RU 2987 628).