Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore
Capo secondo: Condizioni speciali
I. Rischi maggiori
< Art. 10b Autorizzazione provvisoria di circolazione
> Art. 12 Merci pericolose

Art. 11

Categorie

1 Un permesso speciale dell’autorità, che deve essere iscritto nella licenza di circolazione, è necessario al detentore che vuole usare un veicolo a motore o un rimorchio per trasportare merci pericolose che richiedono una garanzia maggiore da parte dell’assicuratore secondo l’articolo 12. Il permesso è rilasciato solo se il rischio maggiore è annotato nell’attestato d’assicurazione.1

2 Gli autoveicoli che hanno più di 9 posti compreso quello del conducente sono ammessi alla circolazione soltanto se nell’attestato d’assicurazione sono iscritti almeno tanti posti quanti ne ha il veicolo.2

3 L’assicuratore non può opporre alla parte lesa la mancanza della copertura contrattuale per i rischi maggiori menzionati nel presente articolo.


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1992 1338).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali