Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Segnali di indicazione
Capo 2: Indicazione della direzione
Capitolo 12: Passaggi a livello
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Art. 931 Segnali al passaggio a livello

1 Per segnalare i passaggi a livello sono adoperati barriere, semibarriere, barriere con apertura a richiesta, segnali a luci intermittenti (3.20; 3.21), croci di Sant’Andrea (3.22–3.25), segnali acustici, segnali «Tram» (1.18) e segnali luminosi (art. 68–71). Per l’aspetto e il collocamento dei segnali ai passaggi a livello, ad eccezione dei segnali luminosi e del segnale «Tram», si applica il diritto ferroviario.

2 Le barriere, le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti rosse, le luci rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

3 La «Croce di Sant’Andrea semplice» (3.22; 3.24) serve ad indicare i passaggi a livello a binario semplice, la «Croce di Sant’Andrea doppia» (3.23;3.25) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari.

4 L’utente della strada deve accertarsi che non si avvicini alcun veicolo ferroviario e che il passaggio sia libero se:

a.
è utilizzato il segnale «Tram» (1.18);
b.
le croci di Sant’Andrea non sono dotate di segnali a luci intermittenti o di segnali luminosi;
c.
la luce gialla di un’installazione di segnali luminosi lampeggia.2

5 Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è regolata da segnali luminosi (art. 68–71), l’installazione può essere concepita in modo da regolare pure la circolazione ferroviaria.

6 Se è aggiunta una tavola complementare con l’iscrizione «Passaggio privato» il passaggio a livello può essere utilizzato soltanto dai vicini o dalle persone strettamente autorizzate (art. 17).


1 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5971).


Stato 1° luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali