Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Segnali di indicazione
Capo 2: Indicazione della direzione
Capitolo 15: Regolamentazioni e restrizioni del traffico
< Art. 107 Principi
> Art. 109 Designazione delle strade principali; regolamentazione della precedenza

Art. 108 Deroghe alle limitazioni generali della velocità

1 Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a ONC1) su determinati tratti di strada.2

2 Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se:

a.
un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti;
b.3
determinati utenti della strada necessitano di protezione speciale non altrimenti conseguibile;
c.
consentono di migliorare la fluidità del traffico su tratti molto frequentati;
d.4
emissioni eccessive a carico dell’ambiente (rumore, sostanze inquinanti) possono essere ridotte ai sensi della legislazione sulla protezione dell’ambiente. Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità.5

3 Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all’ambiente.6

4 Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.7

5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità:

a.8
sulle autostrade: per velocità inferiori a 120 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell’ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;
b.9
sulle semiautostrade: per velocità inferiori a 100 km/h fino a 60 km/h, la graduazione è di 10 km/h; nell’ambito di raccordi e ramificazioni, ulteriori riduzioni di 10 km/h secondo il grado di costruzione;
c.10
sulle strade fuori delle località, eccettuate le semiautostrade e le autostrade: per velocità inferiori a 80 km/h, la graduazione è di 10 km/h;
d.11
sulle strade all’interno delle località: 80/70/70 km/h; per velocità inferiori a 50 km/h, la graduazione è di 10 km/h;
e.12
all’interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l’articolo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l’articolo 22b.

6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d’incontro.13


1 RS 741.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213).
3 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438).
6 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495).
8 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1.
9 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1.
10 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1.
11 Introdotta dal n. II dell’O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1119).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719).


Stato 1° dicembre 2011
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