Capitolo 2: Segnali di pericolo
Capo 2: Pericoli inerenti alla strada
< Art. 9 Lavori
> Art. 11 Passaggi pedonali, bambini, ciclisti
Art. 10 Passaggi a livello, tranvie e ferrovie su strada
1 I segnali «Barriere» (1.15), «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) nonché le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) servono ad annunciare i passaggi a livello segnalati secondo gli articoli 92 e 93.
2 Il segnale «Barriere» può anche indicare la recinzione di un campo d’aviazione e simili.
3 La tavola indicatrice di distanza munita di tre strisce oblique è collocata sotto il segnale «Barriere» o «Passaggio a livello senza barriere»; la tavola con due strisce si trova a un terzo del tratto che separa i segnali «Barriere» o «Passaggio a livello senza barriere» dal passaggio stesso e la tavola con una striscia a due terzi di questo tratto.
4 Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l’arrivo di veicoli ferroviari su strada, segnatamente le intersezioni con veicoli ferroviari.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).