Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Norme per i veicoli
Capo quinto: Categorie speciali di veicoli
< Art. 44 Veicoli a trazione animale e veicoli a mano
> Art. 46 Uso della strada

Art. 45 Tranvie e ferrovie su strada

(art. 48 LCStr)

1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo spazio č sufficiente.

2 Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.1

3 Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i loro avvisatori luminosi o acustici.


1 Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).


Stato 1° gennaio 2013
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