Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Norme per i veicoli
Capo secondo: Singole manovre
< Art. 16 Veicoli con diritto di precedenza
> Art. 18 Fermata

Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione

(art. 36 cpv. 4 LCStr)

1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo.

2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d’uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.

3 Se la retromarcia deve essere effettuata su strade senza visuale o per un lungo tratto, si deve circolare sulla parte di strada destinata al traffico che procede nello stesso senso.

4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L’inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.

5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l’intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155).


Stato 1° gennaio 2013
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