Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Norme della circolazione
Capo secondo: Norme per i veicoli
I. Norme generali
V. Categorie speciali di veicoli
< Art. 46 Norme per i ciclisti
> Art. 48 Norme per le tranvie e le ferrovie su strada

Art. 47

Norme per i conducenti di motoveicoli

1 I conducenti di motoveicoli non devono circolare affiancati, salvo che sembri opportuno quando circolano in una colonna di autoveicoli.

2 Se la circolazione č fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali