Titolo terzo: Norme della circolazione
Capo secondo: Norme per i veicoli
I. Norme generali
V. Categorie speciali di veicoli
< Art. 45 Strade a forte pendenza, strade di montagna
> Art. 47 Norme per i conducenti di motoveicoli
Art. 46
Norme per i ciclisti
1 I ciclisti devono circolare sulle ciclopiste e sulle corsie loro riservate.
2 I ciclisti non devono circolare affiancati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.1
4 I ciclisti non devono farsi trainare da veicoli né da animali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).
2 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali