Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Norme della circolazione
Capo secondo: Norme per i veicoli
I. Norme generali
II. Singole manovre
< Art. 37 Fermata, parcheggio
> Art. 39 Segnalazioni

Art. 38

Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada

1 Alla tranvia e alla ferrovia su strada deve essere lasciato libero il binario e data la precedenza.

2 La tranvia e la ferrovia su strada, in moto, sono sorpassate a destra. Se ciò non è possibile, possono essere sorpassate a sinistra.

3 La tranvia e la ferrovia su strada, ferme, possono essere incrociate e sorpassate solo lentamente. Esse devono essere sorpassate a destra, se vi è una banchina; altrimenti solo a sinistra.

4 Il conducente che è impedito di circolare a destra da una tranvia o da una ferrovia su strada, proveniente in senso inverso, deve spostarsi a sinistra.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali