Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Norme della circolazione
Capo secondo: Norme per i veicoli
I. Norme generali
< Art. 32 Velocitą
> Art. 34 Circolazione a destra

Art. 33

Doveri verso i pedoni

1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata.1

2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.2

3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767).


Stato 1° gennaio 2012
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