Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Immissione in commercio di nuovi apparecchi
< Art. 9 Dichiarazione di conformitą
> Art. 11 Documentazione tecnica

Art. 10 Contenuto della dichiarazione di conformitą

1 La dichiarazione di conformitą deve contenere:

a.
il contrassegno (art. 13);
b.
il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
c.
i riferimenti delle norme tecniche o altre specificazioni cui l’apparecchio corrisponde e in base alle quali viene dichiarata la conformitą alle disposizioni della presente ordinanza;
d.
la data della dichiarazione;
e.
il nome e la firma della persona autorizzata a firmare.

2 La dichiarazione di conformitą deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali