Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Autorizzazione per lavori d’installazione
Sezione 2: Autorizzazione generale d’installazione
< Art. 8 Persone del mestiere
> Art. 10 Organizzazione dell’impresa

Art. 9 Autorizzazione per le imprese

1 Ottengono l’autorizzazione generale d’installazione le imprese che:

a.
occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (responsabile tecnico);
b.
offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

2 Queste condizioni si applicano anche alle succursali gestite in modo autonomo.

3 Se un’impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l’autorizzazione generale d’installazione è accordata solo se:

a.
il suo tasso di occupazione è di almeno il 20 per cento;
b.
l’onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e
c.
il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di tre imprese.

Stato 1° gennaio 2010
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