Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza
> Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico

Art. 4 Esigenze di base in materia di prevenzione delle perturbazioni

1 Gli impianti elettrici devono, salvo difficoltà straordinarie, essere costruiti, modificati e mantenuti in esercizio in modo da non perturbare in maniera intollerabile l’utilizzazione conforme allo scopo di altri impianti elettrici, di materiali elettrici e di impianti a corrente debole.

2 Gli impianti elettrici esposti al rischio di perturbazioni devono, salvo difficoltà straordinarie, essere costruiti, modificati e mantenuti in esercizio in modo che l’utilizzazione conforme allo scopo non venga perturbata in maniera intollerabile da altri impianti elettrici o da materiali elettrici.

3 Per la compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli impianti si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 novembre 20091 sulla compatibilità elettromagnetica.2

4 Per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti vigono le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19993 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

5 Se, nonostante l’osservanza delle regole riconosciute della tecnica, si manifestano interferenze intollerabili ed eliminabili solo con grande dispendio, gli interessati cercano di accordarsi. Se non pervengono a un accordo, decide il Dipartimento, previa consultazione degli organi di controllo interessati (art. 21 LIE).


1 RS 734.5
2 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 734.5).
3 RS 814.710


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali