Capitolo 4: Controllo degli impianti
Sezione 4: Controlli saltuari ed eliminazione dei difetti
< Art. 38 Rapporti di sicurezza insufficienti
> Art. 40 Eliminazione dei difetti
Art. 39 Controlli saltuari
1 L’Ispettorato e i gestori di rete controllano saltuariamente gli impianti elettrici o se vi sono motivi per supporre che l’impianto non sia conforme alla presente ordinanza. Possono rivolgersi ad altri organi di controllo.
2 Se vengono accertati difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell’impianto. Se l’impianto č conforme, i costi sono a carico dell’organo che ha ordinato il controllo.
Stato 1° gennaio 2010
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