Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Esigenze di base in materia di prevenzione delle perturbazioni
Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza
1 Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati, mantenuti in esercizio e controllati secondo le regole riconosciute della tecnica. Essi non devono mettere in pericolo persone e cose se sono usati o esercitati correttamente, e, per quanto possibile, anche se è prevedibile che le regole a questo proposito non siano rispettate nonché nei casi di perturbazioni prevedibili.
2 Per regole riconosciute della tecnica si intendono in particolare le norme della CEI1 e del CENELEC2. In mancanza di norme armonizzate a livello internazionale si applicano le norme svizzere3.
3 Se non esistono norme tecniche specifiche, si prendono in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.
1 International Elettronical Commission (Commissione elettrotecnica internazionale).
2 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).
3 L’elenco dei titoli delle norme e i relativi testi possono essere richiesti al Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.