Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Controllo degli impianti
Sezione 1: Obbligo di autorizzazione
< Art. 28 Modifica, revoca ed estinzione dell’autorizzazione di controllo
> Art. 30 Requisiti dei gestori di rete e dell’Ispettorato

Art. 29 Registro delle autorizzazioni di controllo

1 L’Ispettorato tiene un registro delle autorizzazioni di controllo; questo registro č pubblico.

2 Le autorizzazioni di controllo revocate devono essere cancellate senza indugio dal registro.


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali