Capitolo 3: Esecuzione dei lavori d’installazione
< Art. 22 Sicurezza sul lavoro
> Art. 24 Prima verifica e controllo finale interno all’impresa
Art. 23 Obbligo di notificazione in caso di autorizzazione generale d’installazione
1 La persona menzionata nell’autorizzazione generale d’installazione o nell’autorizzazione sostitutiva deve annunciare al gestore della rete che alimenta l’impianto, mediante notificazione, i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione. Se la potenza di allacciamento degli impianti č inferiore complessivamente a 3,6 kVA, i lavori d’installazione possono essere eseguiti senza avviso d’installazione al gestore della rete. Il rapporto di sicurezza deve essere allestito in ogni caso.
2 Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione dei lavori d’installazione consegnandogli il rapporto di sicurezza.
Stato 1° gennaio 2013
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