Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
> Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati impianti elettrici:
- a.
- gli impianti interni secondo l’articolo 14 LIE;
- b.
- gli impianti alimentati da un impianto interno in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell’impianto interno di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti interni che attraversano terreni pubblici o privati;
- c.
- gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
- d.
- gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:
- 1.
- gallerie e altre costruzioni sotterranee,
- 2.
- le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,
- 3.
- le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,
- 4.
- i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l’illuminazione di edifici e impianti pubblici,
- 5.
- le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate;
- e.
- gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate;
- f.
- gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile;
- g.
- i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a - f;
- h.
- gli impianti elettrici dei battelli.
2 Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l’impianto elettrico è costituito dai morsetti d’ingresso del ruttore di sovraintensità.
3 I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali.
Stato 1° gennaio 2010
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