Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Autorizzazione per lavori d’installazione
Sezione 5: Disposizioni comuni
< Art. 18 Validità dell’autorizzazione d’installazione
> Art. 20 Registro delle autorizzazioni d’installazione

Art. 19 Modifica e revoca dell’autorizzazione d’installazione

1 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare all’Ispettorato, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell’autorizzazione d’installazione.

2 L’autorizzazione d’installazione è revocata se:

a.
le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte;
b.
nonostante diffida, il titolare dell’autorizzazione o il suo personale infrangono gravemente la presente ordinanza.

3 L’Ispettorato può rendere pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione.


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali