Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione (impianti elettrici) e il controllo di questi impianti.

2 Essa si applica agli impianti elettrici:

a.
alimentati con una tensione massima pari a 1000 V, corrente alternata, oppure a 1500 V, corrente continua;
b.
alimentati con le tensioni di cui alla lettera a, ma che funzionano ad alta tensione (impianti ai raggi X, al neon, di ionizzazione, verniciatura elettrostatica, siepi elettriche ecc.).

3 Agli impianti elettrici con una tensione massima d’esercizio pari a 50 V in corrente alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima d’esercizio pari a 2 A, si applicano esclusivamente le disposizioni generali (art. 1–5) della presente ordinanza. Se, tuttavia, detti impianti possono mettere in pericolo persone o cose, la presente ordinanza trova applicazione in tutta la sua estensione.

4 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con grande difficoltà o ostacolano l’evoluzione tecnica, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) oppure in casi meno importanti l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) possono autorizzare deroghe dietro richiesta motivata.

5 La presente ordinanza non si applica:

a.
agli impianti elettrici per l’esercizio delle imprese ferroviarie, di funicolari, filoviarie e di trasporto a fune;
b.
all’illuminazione di strade e piazze pubbliche.

Stato 1° gennaio 2010
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