Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Sorveglianza del mercato
< Art. 20 Competenze dell’organo di controllo
> Art. 22 Emolumenti

Art. 21 Provvedimenti

1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l’organo di controllo dispone provvedimenti secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 LSPro.1

2 ... 2

3 L’organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all’articolo 22 LOTC.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).
2 Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).


Stato 1° luglio 2010
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