Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Finanziamento e finanze
< Art. 15 Presentazione dei conti
> Art. 17 Esenzione fiscale

Art. 16 Responsabilità

1 La responsabilità dell’Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall’Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.

2 L’Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:

a.
hanno violato importanti doveri d’ufficio; e
b.
i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell’Ispettorato.

1 RS 170.32


Stato 1° gennaio 2012
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