Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

732.143.1

Ordinanza
sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

(OEPIN)

del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 101 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare; visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Capitolo 2: Personale di centrali nucleari

Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico

Art. 3 Responsabili di unitą organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna

Art. 4 Sostituti

Art. 5 Incaricato della sicurezza nucleare esterna

Art. 6 Operatori dei reattori

Art. 7 Capisquadra

Art. 8 Ingegneri di picchetto

Art. 9 Competenze interfunzionali

Art. 10 Operatori d’impianto

Art. 11 Personale addetto alla manutenzione

Art. 12 Altro personale tecnico-scientifico

Art. 13 Persone che esercitano un’attivitą in virtł di un mandato

Capitolo 3: Personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari

Sezione 1: Personale di reattori di ricerca

Art. 14 Responsabile dell’esercizio tecnico

Art. 15 Operatori dei reattori

Art. 16 Tecnici dei reattori

Art. 17 Fisici dei reattori

Art. 18 Competenze interfunzionali

Sezione 2: Personale di laboratori di ricerca

Art. 19

Sezione 3: Personale di impianti di condizionamento e di depositi intermedi

Art. 20

Sezione 4: Altro personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari

Art. 21 Incaricato della sicurezza nucleare esterna

Art. 22 Altro personale dirigente e tecnico-scientifico

Capitolo 4: Verifica dell’idoneitą dal profilo della personalitą e della salute

Art. 23 Idoneitą dal profilo della personalitą

Art. 24 Idoneitą dal profilo della salute

Capitolo 5: Autorizzazione del personale d’esercizio

Art. 25 Obbligo d’autorizzazione

Art. 26 Rilascio dell’autorizzazione

Art. 27 Esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare

Art. 28 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in una centrale nucleare

Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca

Art. 30 Procedura e decisione negli esami per l’autorizzazione

Art. 31 Effetto delle autorizzazioni

Art. 32 Durata di validitą dell’autorizzazione

Art. 33 Revoca dell’autorizzazione

Art. 34 Riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione

Capitolo 6: Aggiornamento e perfezionamento

Art. 35 Contenuto

Art. 36 Controllo degli obiettivi didattici

Capitolo 7: Documentazione

Art. 37

Capitolo 8: Obbligo di notificazione

Art. 38

Capitolo 9: Protezione dei dati

Art. 39

Capitolo 10: Disposizioni penali e disposizioni transitorie

Art. 40 Disposizione penale

Art. 41 Disposizione transitoria

Art. 42 Entrata in vigore

 RU 2006 2451


1 RS 732.1
2 RS 814.50


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali