Capitolo 9: Protezione dei dati
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Art. 39
1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:2
- a.
- le esigenze poste al personale non soggetto ad autorizzazione sono adempiute;
- b.
- le condizioni per l’autorizzazione e la riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione sono adempiute.
2 Le autorità di vigilanza trattano i seguenti dati personali:
- a.
- la cittadinanza;
- b.
- la data di nascita;
- c.
- l’indirizzo;
- d.
- la formazione e i perfezionamenti;
- e.
- l’esperienza professionale;
- f.
- la valutazione dell’idoneità dal profilo della personalità;
- g.
- l’attestazione dell’idoneità dal profilo della salute;
- h.
- i risultati degli esami per l’autorizzazione;
- i.
- i risultati delle riqualificazioni;
- j.
- la durata d’impiego in funzioni soggette ad autorizzazione.
3 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le misure atte a proteggere i dati elettronici dall’accesso di terzi.
4 I dati personali vengono conservati al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. Scaduto tale termine, i dati non ripresi dall’Archivio federale vengono distrutti.
1 RS 235.1
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).