Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 9: Protezione dei dati
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Art. 39

1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:2

a.
le esigenze poste al personale non soggetto ad autorizzazione sono adempiute;
b.
le condizioni per l’autorizzazione e la riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione sono adempiute.

2 Le autorità di vigilanza trattano i seguenti dati personali:

a.
la cittadinanza;
b.
la data di nascita;
c.
l’indirizzo;
d.
la formazione e i perfezionamenti;
e.
l’esperienza professionale;
f.
la valutazione dell’idoneità dal profilo della personalità;
g.
l’attestazione dell’idoneità dal profilo della salute;
h.
i risultati degli esami per l’autorizzazione;
i.
i risultati delle riqualificazioni;
j.
la durata d’impiego in funzioni soggette ad autorizzazione.

3 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le misure atte a proteggere i dati elettronici dall’accesso di terzi.

4 I dati personali vengono conservati al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. Scaduto tale termine, i dati non ripresi dall’Archivio federale vengono distrutti.


1 RS 235.1
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali