Capitolo 2: Personale di centrali nucleari
< Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico
> Art. 4 Sostituti
Art. 3 Responsabili di unità organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna
1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu1 devono possedere le seguenti qualifiche:
- a.
- una formazione completa in un ramo d’attività corrispondente al suo compito conseguita presso una scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente;
- b.
- le conoscenze, necessarie alla loro attività, in materia di tecnica e scienze naturali, sicurezza dei reattori, radioprotezione, struttura della centrale, prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali, nonché importanza dei fattori umani per la sicurezza nucleare interna;
- c.
- per il responsabile dell’unità organizzativa addetta alla gestione dell’impianto, inoltre, al momento di assumere la funzione:
- 1.
- un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, o
- 2.
- un diploma universitario d’indirizzo tecnico e quattro anni di esperienza in ambito tecnico nella rispettiva centrale nucleare, nonché aver superato un esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 3; il superamento dell’esame non implica l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- d.
- per il responsabile della formazione del personale soggetto ad autorizzazione, inoltre, al momento di assumere la funzione, un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto;
- e.2
- per il responsabile dell’unità organizzativa della radioprotezione, inoltre, il riconoscimento dell’IFSN quale perito in radioprotezione;
- f.
- per il responsabile dell’unità organizzativa cui è sottoposto il corpo di guardia, inoltre, conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna.
2 I responsabili di unità organizzative tecniche devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.3
1 RS 732.11
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
3 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali