Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 5: Autorizzazione del personale d’esercizio
< Art. 28 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in una centrale nucleare
> Art. 30 Procedura e decisione negli esami per l’autorizzazione

Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca

1 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto.

3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori comprende:

a.
un esame teorico specifico relativo all’impianto;
b.
un esame pratico specifico relativo all’impianto;
c.
un intervento nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza.

4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capoverso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali