Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Personale di centrali nucleari
< Art. 1
> Art. 3 Responsabili di unità organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna

Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico

1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu) deve possedere le seguenti qualifiche:

a.
una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente;
b.
le conoscenze necessarie in materia di sicurezza dei reattori, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, funzionamento della centrale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali;
c.
almeno due anni di esperienza dirigenziale;
d.
un anno di esperienza nella centrale nucleare in cui intende svolgere la funzione di responsabile dell’esercizio tecnico.

2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

3 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.2


1 RS 732.11
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali