Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari
Sezione 1: Personale di reattori di ricerca
< Art. 14 Responsabile dell’esercizio tecnico
> Art. 16 Tecnici dei reattori

Art. 15 Operatori dei reattori

1 Gli operatori dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo, su ordine del fisico dei reattori o del tecnico dei reattori.

2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:

a.
un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente;
b.
una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione;
c.
conoscenze relative alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori;
d.
una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori.

3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.2

5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.3


1 RS 412.10
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
3 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali