732.13
Ordinanza
concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti
nucleari, classificati ai fini della sicurezza
(ORTN)
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),
ordina:
Sezione 2: Sicurezza e manutenzione
Art. 3 Requisiti in materia di sicurezzaArt. 4 Requisiti in materia di manutenzione
Sezione 3: Norme tecniche e documentazione
Art. 5 Norme tecnicheArt. 6 Lingua di redazione della documentazione
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 7 Adeguamento degli allegatiArt. 8 Modifica del diritto vigente
Art. 9 Entrata in vigore
Allegato 1 Requisiti in materia di sicurezza 1 Requisiti essenziali 2 Progettazione 2.1 Disposizioni generali 2.2 Progettazione dei carichi ammissibili 2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio
in condizioni di sicurezza 2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili degli RTN 2.5 Componenti con funzioni di sicurezza 3 Fabbricazione 3.1 Fabbricazione e montaggio 3.2 Verifica finale 3.3 Caratterizzazione ed etichettatura 3.4 Istruzioni operative 4 Materiali 4.1 Scelta dei materiali 4.2 Certificato dei materiali 5 Documentazione
Allegato 2 Controlli periodici 1 Disposizioni generali 2 Natura dei controlli
1 RS 732.1
Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali