Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

732.13

Ordinanza
concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti
nucleari, classificati ai fini della sicurezza

(ORTN)

del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 Definizioni

Sezione 2: Sicurezza e manutenzione

Art. 3 Requisiti in materia di sicurezza

Art. 4 Requisiti in materia di manutenzione

Sezione 3: Norme tecniche e documentazione

Art. 5 Norme tecniche

Art. 6 Lingua di redazione della documentazione

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Adeguamento degli allegati

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Art. 9 Entrata in vigore

Allegato 1 Requisiti in materia di sicurezza 1 Requisiti essenziali 2 Progettazione 2.1 Disposizioni generali 2.2 Progettazione dei carichi ammissibili 2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio
in condizioni di sicurezza 2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili degli RTN 2.5 Componenti con funzioni di sicurezza 3 Fabbricazione 3.1 Fabbricazione e montaggio 3.2 Verifica finale 3.3 Caratterizzazione ed etichettatura 3.4 Istruzioni operative 4 Materiali 4.1 Scelta dei materiali 4.2 Certificato dei materiali 5 Documentazione

Allegato 2 Controlli periodici 1 Disposizioni generali 2 Natura dei controlli

 RU 2006 2437


1 RS 732.1


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali