Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

732.1

Legge federale
sull’energia nucleare

(LENu)

del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 90 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Capitolo 2: Principi della sicurezza nucleare

Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell’energia nucleare

Art. 5 Provvedimenti di protezione

Capitolo 3: Beni nucleari

Art. 6 Obblighi di licenza

Art. 7 Condizioni di rilascio della licenza

Art. 8 Provvedimenti nel singolo caso e nei confronti di singoli Paesi di destinazione, eccezioni all’obbligo di licenza

Art. 9 Esportazione a scopo di ritrattamento

Art. 10 Trasporto aereo di materiali nucleari contenenti plutonio

Art. 11 Obblighi di notifica e di tenuta dei libri

Capitolo 4: Impianti nucleari

Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 12 Obbligo di autorizzazione

Art. 13 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di massima

Art. 14 Contenuto

Sezione 2: Costruzione

Art. 15 Obbligo di licenza

Art. 16 Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione

Art. 17 Contenuto della licenza di costruzione

Art. 18 Esecuzione del progetto

Sezione 3: Esercizio

Art. 19 Obbligo di licenza

Art. 20 Condizioni per il rilascio della licenza d’esercizio

Art. 21 Contenuto della licenza d’esercizio

Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza

Art. 23 Corpo di guardia

Art. 24 Controlli di affidabilitą

Art. 25 Provvedimenti in situazioni straordinarie

Sezione 4: Disattivazione

Art. 26 Obblighi di disattivazione

Art. 27 Progetto di disattivazione

Art. 28 Decisione di disattivazione

Art. 29 Conclusione della disattivazione

Capitolo 5: Scorie radioattive

Sezione 1: In generale

Art. 30 Principi

Art. 31 Obbligo di smaltimento

Art. 32 Programma di gestione delle scorie

Art. 33 Smaltimento da parte della Confederazione

Art. 34 Manipolazione di scorie radioattive

Sezione 2: Indagini geologiche

Art. 35 Obbligo di licenza e condizioni

Art. 36 Contenuto della licenza per le indagini geologiche

Sezione 3: Disposizioni speciali per depositi in strati geologici profondi

Art. 37 Licenza d’esercizio

Art. 38 Obblighi speciali del titolare della licenza d’esercizio per un deposito in strati geologici profondi

Art. 39 Fase di osservazione e chiusura

Art. 40 Protezione del deposito in strati geologici profondi

Art. 41 Consegna e utilizzazione di dati geologici

Capitolo 6: Procedura e vigilanza

Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 42 Avvio della procedura

Art. 43 Perizie e pareri

Art. 44 Partecipazione del Cantone di sito, dei Cantoni limitrofi e dei Paesi vicini

Art. 45 Consultazione e pubblicazione

Art. 46 Obiezioni e opposizioni

Art. 47 Pareri in merito a obiezioni e opposizioni

Art. 48 Decisione

Sezione 2: Licenza di costruzione di impianti nucleari e licenza per indagini geologiche

Art. 49 In generale

Art. 50 Avvio della procedura

Art. 51 Diritto di espropriazione

Art. 52 Picchettamento

Art. 53 Audizione, pubblicazione e esposizione pubblica della domanda

Art. 54 Avviso personale

Art. 55 Opposizione

Art. 56 Procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale

Art. 57 Decisione

Art. 58 Procedura di stima, immissione anticipata in possesso

Art. 59 Richieste relative al diritto di espropriazione a causa dell’area di protezione

Art. 60 Partecipazione dei Cantoni allo smaltimento di materiale erompente, estrattivo o di demolizione

Sezione 3: Licenza d’esercizio per impianti nucleari, disattivazione di impianti nucleari e chiusura di un deposito in strati geologici profondi

Art. 61 Licenza d’esercizio per impianti nucleari

Art. 62 Disattivazione di impianti nucleari

Art. 63 Chiusura di un deposito in strati geologici profondi

Sezione 4: Altre decisioni, inclusi i nullaosta

Art. 64

Sezione 5: Modifica, trasferimento, revoca e decadenza di decisioni

Art. 65 Modifica

Art. 66 Trasferimento

Art. 67 Revoca

Art. 68 Decadenza

Art. 69 Validitą ulteriore di disposizioni dell’autorizzazione

Sezione 6: Vigilanza

Art. 70 Autoritą di vigilanza

Art. 71 Commissione per la sicurezza nucleare

Art. 72 Compiti e competenze delle autoritą di vigilanza

Art. 73 Obbligo di informare, obbligo di produrre documenti, accesso

Art. 74 Informazione del pubblico

Art. 75 Protezione dei dati

Sezione 7:3

Art. 76

Capitolo 7: Garanzia del finanziamento della disattivazione e dello smaltimento

Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento

Art. 78 Pretese

Art. 79 Prestazioni dei fondi

Art. 80 Obbligo di versamento supplementare

Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi

Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento

Capitolo 8: Tasse, indennitą, provvedimenti promozionali

Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione

Art. 84 Emolumenti dei Cantoni

Art. 85 Indennitą per diritti sovrani cantonali

Art. 86 Promozione della ricerca e della formazione di specialisti

Art. 87 Contributi a organizzazioni internazionali e partecipazione a progetti internazionali

Capitolo 9:4 Disposizioni penali

Art. 88 Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna

Art. 89 Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive

Art. 90 Inosservanza degli obblighi di autorizzazione o licenza per impianti nucleari

Art. 91 Violazione del segreto

Art. 92 Abbandono del possesso

Art. 93 Contravvenzioni

Art. 94 Infrazioni commesse nell’azienda

Art. 95 Reato commesso all’estero, partecipazione a un reato commesso all’estero

Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni

Art. 97 Confisca di oggetti

Art. 98 Confisca di valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti

Art. 99 Rapporto con il Codice penale

Art. 100 Giurisdizione, obbligo di denuncia

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 101 Esecuzione

Art. 102 Assistenza amministrativa in Svizzera

Art. 103 Assistenza amministrativa ad autoritą estere

Art. 104 Accordi internazionali

Art. 105 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 106 Disposizioni transitorie

Art. 107 Referendum e entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 20055 n. II/6 dell’all.: 1° gennaio 20056


Allegato Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria 2. Codice penale 3. Legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilitą civile in materia nucleare 4. Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione

 RU 2004 4719


1 RS 101
2 FF 2001 2349
3 Abrogato dal n. 70 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
4 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
5 O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5321).
6 DCF del 10 nov. 2004 (RU 2004 4755).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali