Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Procedura e vigilanza
Sezione 6: Vigilanza
< Art. 69 Validità ulteriore di disposizioni dell’autorizzazione
> Art. 71 Commissione per la sicurezza nucleare

Art. 70 Autorità di vigilanza

1 Sono autorità di vigilanza:

a.
in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
b.
altri organi designati dal Consiglio federale.2

2 Le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni.


1 RS 732.2
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’art. 25 della LF del 22 giu. 2007 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.2).


Stato 1° gennaio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali