Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

730.0

Legge sull’energia

(LEne)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 19962,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, l’economia e altre organizzazioni

Art. 3 Principi

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Art. 4 Nozione e competenze

Art. 5 Linee direttrici per l’approvvigionamento energetico

Art. 5a Caratterizzazione dell’elettricità e attestazione della sua provenienza

Art. 6 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili

Art. 6a Sicurezza dell’approvvigionamento

Art. 7 Condizioni di raccordo per le energie fossili e per quelle rinnovabili

Art. 7a Condizioni di raccordo per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

Art. 7b Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell’energia

Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Art. 9 Edifici

Capitolo 4: Promozione

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 10 Informazione e consulenza

Art. 11 Formazione e perfezionamento

Art. 12 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

Art. 13 Impiego dell’energia e recupero del calore residuo

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 14 Aiuti finanziari e forma dei contributi

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

Art. 15 Contributi globali per i programmi di cui all’articolo 13

Art. 15a Garanzie contro i rischi

Art. 15abis Indennizzo del concessionario

Art.15b Supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

Capitolo 4a:3 Convenzioni internazionali

Art. 15c

Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d’applicazione

Art. 16 Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 17 Compiti affidati a organizzazioni dell’economia

Art. 18 Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici

Art. 19 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 20 Verifica dell’efficacia

Art. 21 Obbligo di informare

Art. 22 Trattamento di dati personali

Art. 23 Segreto d’ufficio e segreto d’affari

Art. 24 Tasse

Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica

Art. 25 Protezione giuridica

Art. 26 Ricorso delle autorità

Art. 27 Espropriazione

Capitolo 7:4 Disposizione penale

Art. 28

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 28a5 Disposizioni transitorie della modifica del 23 marzo 2007

1 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 nella versione del 26 giugno 19986 si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

2 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 1 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la Commissione dell’energia elettrica può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

Art. 28b Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

Art. 28c Coordinamento con la modifica dell’11 dicembre 2009 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2)

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore:7 1° gennaio 1999 L’art. 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.


1 [CS 1 3]
2 FF 1996 IV 872
3 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).
4 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
5 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 23 mar. 2007 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).
6 RU 1999 197
7 DCF del 7 dic. 1998.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali